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Art. 37

831.10LAVSFederal Act1 gen 1948Fonte originale
  1. La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destinata ad aventi diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.
  2. Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.
  3. I figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia.

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