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Art. 22bis

831.10LAVSFederal Act1 gen 1948Fonte originale
  1. Gli uomini e le donne che hanno beneficiato di una rendita completiva dell’assicurazione per l’invalidità fino al sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia, continuano a ricevere la rendita completiva fino al momento in cui il coniuge acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia o di invalidità. La persona divorziata è parificata alla persona coniugata, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non può pretendere per sé una rendita d’invalidità o di vecchiaia.1
  2. In deroga all’articolo 20 LPGA2, la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto alla rendita:
    1. su sua richiesta, se il coniuge avente diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia;
    2. su sua richiesta, se i coniugi vivono separati;
    3. d’ufficio, se i coniugi sono divorziati.3
  3. Sono salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile nei casi di cui al capoverso 2.4

Footnotes

  1. Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10arevisione dell’AVS) alla fine del presente testo.

  2. RS 830.1

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

  4. Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

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