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Art. 101bis

831.10LAVSFederal Act1 gen 1948Fonte originale
  1. L’assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l’esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:1
    1. consulenza, assistenza e occupazione;
    2. corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a stabilire contatti col proprio ambiente;
    3. 2 coordinamento e sviluppo;
    4. 3 formazione continua per il personale ausiliario.
  2. Il versamento dei sussidi avviene mediante contratti di prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sussidio e fissa i limiti massimi dei sussidi. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni e oneri.4L’Ufficio federale competente conclude i contratti di prestazioni e disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.5
  3. 6
  4. L’assicurazione non sussidierà le spese di cui al capoverso 1 se già sussidiate in virtù di altre leggi federali.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

  2. Nuovo testo giusta la cifra II n. 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349).

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689;FF 2013 3085).

  4. Nuovo testo del terzo per. giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191).

  5. Nuovo testo giusta la cifra II n. 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349).

  6. Abrogato dalla cifra II n. 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349).

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