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Art. 17d

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
  1. Le istituzioni competenti per l’assistenza reciproca ai sensi degli atti giuridici dell’Unione europea menzionati nell’allegato II sezione A punti 1–4 dell’Accordo del 21 giugno 19991tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella loro versione vincolante per la Svizzera, sono:
    1. per le prestazioni in caso di malattia e maternità: l’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal2, se non è già istituzione competente per l’assistenza reciproca secondo l’articolo 19 OAMal3;
    2. per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali: la Suva.
  2. Assumono i compiti di cui al capoverso 1 anche nell’ambito di altre convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

Footnotes

  1. RS 0.142.112.681

  2. RS 832.10

  3. RS 832.102

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