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Art. 17e

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale

Per la predisposizione e la gestione dell’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero di cui all’articolo 75b LPGA sono competenti:

  1. per il settore malattie e infortuni: l’Ufficio federale della sanità pubblica;
  2. per le rendite AVS/AI: l’UCC;
  3. per l’assicurazione contro la disoccupazione: l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
  4. per gli altri settori: l’UFAS.

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