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Art. 17c

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale

Le istituzioni competenti secondo l’articolo 75a LPGA sono:

  1. per le prestazioni in caso di malattia e maternità, ad eccezione dell’indennità di maternità: l’assicuratore secondo la LAMal1;
  2. per le prestazioni d’invalidità:

1. nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità:

– in caso di domicilio in Svizzera: l’ufficio AI del Cantone di domicilio

– in caso di domicilio all’estero: l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero

2. nell’ambito della previdenza professionale: l’istituto di previdenza o l’istituto di libero passaggio;

c. per le prestazioni di vecchiaia e in caso di decesso:

1. nell’ambito della previdenza per la vecchiaia e per i superstiti:

– in caso di domicilio in Svizzera: la cassa di compensazione AVS

– in caso di domicilio all’estero: la Cassa svizzera di compensazione

2. nell’ambito della previdenza professionale: l’istituto di previdenza o l’istituto di libero passaggio;

d. per l’indennità di maternità:

1. in caso di domicilio in Svizzera: la cassa di compensazione AVS,

2. in caso di domicilio all’estero: la Cassa svizzera di compensazione;

e. per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali:

1. per i lavoratori dipendenti: l’assicuratore contro gli infortuni cui è affiliato il datore di lavoro,

2. per i lavoratori indipendenti: l’assicuratore contro gli infortuni presso cui è assicurata la persona interessata;

f. per le prestazioni in caso di disoccupazione: la cassa di disoccupazione scelta dal disoccupato e il competente ufficio regionale di collocamento di cui all’articolo 85b LADI2;

g. per le prestazioni familiari:

1. secondo la legge del 24 marzo 20063sugli assegni familiari (LAFam): le casse di compensazione per assegni familiari di cui all’articolo 14 LAFam,

2. secondo la legge federale del 20 giugno 19524sugli assegni familiari nell’agricoltura: la cassa di compensazione AVS;

h. per l’esecuzione di crediti esteri in Svizzera: l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) di cui all’articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 19465sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

i. per la determinazione della legislazione applicabile: la cassa di compensazione AVS.

Footnotes

  1. RS 832.10

  2. RS 837.0

  3. RS 836.2

  4. RS 836.1

  5. RS 831.10

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