Gli organismi di collegamento secondo l’articolo 75a LPGA sono:
1. nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità: l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero di cui all’articolo 56 della legge federale del 19 giugno 19953sull’assicurazione per l’invalidità,
2. nell’ambito della previdenza professionale: il fondo di garanzia di cui all’articolo 54 capoverso 2 lettera a della legge federale del 25 giugno 19824sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP);
c. per le prestazioni di vecchiaia e in caso di decesso:
1. nell’ambito della previdenza per la vecchiaia e per i superstiti: la Cassa svizzera di compensazione di cui all’articolo 113 dell’ordinanza del 31 ottobre 19475sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),
2. nell’ambito della previdenza professionale: il fondo di garanzia;
d. per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali: l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/Suva) di cui all’articolo 61 della legge federale del 20 marzo 19816sull’assicurazione contro gli infortuni;
e. per le prestazioni in caso di disoccupazione: l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione di cui all’articolo 83 LADI7;
f. per le prestazioni familiari: l’UFAS;
g. per la determinazione della legislazione applicabile: l’UFAS.
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