824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 7a , 49 e 50 LSC)
Il CIVI può assumere i diritti e gli obblighi di un istituto d’impiego:
in caso di impieghi speciali urgenti o se non vi è alcun ente atto ad assumere il ruolo dell’istituto d’impiego;
1 in caso di impieghi per la prevenzione o l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o per la rigenerazione che durano al massimo 33 giorni e che non possono essere effettuati in un istituto d’impiego riconosciuto;
2 in caso di impieghi ordinati d’ufficio secondo l’articolo 31a capoverso 4, effettuati nell’ambito di un programma prioritario.
Il CIVI applica il capoverso 1 lettera b per sei mesi al massimo dal momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d’emergenza.3
Il CIVI può delegare l’esercizio del diritto di impartire istruzioni e gli obblighi di cui all’articolo 29 LSC a terzi che esso sostiene in virtù del capoverso 1.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). ↩
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