(art. 4 cpv. 1 lett. h e 7a LSC)
- Il CIVI, d’intesa con gli organi di condotta interessati e con gli organi federali responsabili emette:
- convocazioni a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione dopo simili eventi;
- convocazioni a impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.
- Esso può limitare l’obbligo di ricercare possibilità d’impiego e convocare la persona soggetta al servizio civile a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe o di una situazione d’emergenza oppure a un impiego per la rigenerazione.
- Una persona che presta servizio civile non può essere subordinata a un comando militare né integrata nello svolgimento del servizio militare, eccetto che essa vi acconsenta.
- L’istituto d’impiego può tuttavia, in casi eccezionali, delegare a un comando militare il diritto di impartire istruzioni a chi presta servizio civile, in modo limitato nel tempo, nello spazio e per quanto riguarda la materia.