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Art. 12a

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 4a lett. c e 7 cpv. 4 LSC)

  1. La persona che presta servizio civile si annuncia presso la rappresentanza svizzera competente entro la settimana successiva al suo arrivo nel Paese d’impiego. Può annunciarsi per via elettronica se:
    1. nel Paese d’impiego non esiste una rappresentanza svizzera;
    2. il viaggio per recarsi alla rappresentanza svizzera non è ragionevolmente esigibile.
  2. Il capoverso 1 si applica anche se durante l’impiego la persona che presta servizio civile viene distaccata in un altro Paese.
  3. Nel quadro del suo impiego all’estero, la persona che presta servizio civile non è autorizzata a diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche o a partecipare ad attività volte alla diffusione di simili correnti di pensiero né durante l’orario di lavoro né durante il suo tempo libero.
  4. Durante l’orario di lavoro e nel tempo libero si attiene alle prescrizioni del CIVI e dell’istituto d’impiego, in particolare a quelle in materia di sicurezza.
  5. Nelle situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, segue le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza nonché le istruzioni della rappresentanza svizzera competente.
  6. In caso di malattia o di infortunio, informa senza indugio il CIVI e l’assicurazione militare:
    1. se il suo stato richiede cure mediche di lunga durata;
    2. se è necessario decidere in merito a un eventuale rimpatrio.
  7. Essa informa il CIVI sul suo impiego secondo le modalità previste da quest’ultimo.

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