(art. 7 cpv. 4 lett. a e b nonché 39 LSC)
- In collaborazione con la persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego procura i documenti di viaggio per l’impiego all’estero.
- L’istituto d’impiego prende a proprio carico:
- le spese di viaggio e di trasporto dei bagagli a partire dalla frontiera svizzera, anche se il viaggio di andata o di ritorno ha luogo prima o dopo il periodo d’impiego;
- le spese per i visti e l’annuncio presso la rappresentanza svizzera competente.
- L’istituto d’impiego garantisce per tutto il periodo d’impiego la sicurezza della persona che presta servizio civile:
- informando accuratamente e dettagliatamente nel luogo d’impiego, verbalmente o nel quadro di una formazione, la persona che presta servizio civile sulle questioni riguardanti la sicurezza;
- provvedendo affinché la persona che presta servizio civile osservi tutte le prescrizioni del CIVI ed effettuando regolarmente gli opportuni controlli;
- se necessario, emanando a sua volta prescrizioni in materia di sicurezza.
- Esso rispetta le condizioni stabilite dal CIVI volte a garantire la sicurezza e in situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, segue le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in materia di sicurezza nonché le istruzioni della rappresentanza svizzera competente.
- Esso informa immediatamente i servizi seguenti:
- in caso di infortunio o di malattia secondo l’articolo 12a capoverso 6, se la persona che presta servizio civile non è più in grado di farlo: l’assicurazione militare e il CIVI;
- in caso di morte o di pericolo per la vita o l’integrità fisica della persona che presta servizio civile o in caso di una sua detenzione: la rappresentanza svizzera competente, la helpline del DFAE nonché il CIVI;
- in caso di peggioramento della situazione della sicurezza: il CIVI.