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Art. 12b

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 7 cpv. 4 lett. b e c LSC)

  1. Per valutare la situazione della sicurezza nel luogo d’impiego, il CIVI richiede le informazioni rilevanti in materia. Tiene conto della valutazione degli organi ufficiali svizzeri qualificati.
  2. Il CIVI non convoca una persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile o ne interrompe l’impiego se ritiene che sussistano considerevoli rischi per la sua sicurezza o integrità.

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