824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 7 cpv. 3 e 4 LSC)
Un ente che propone impieghi all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» può essere riconosciuto quale istituto d’impiego se adempie i requisiti seguenti:
i suoi scopi sono conformi agli scopi della Svizzera in materia di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario o di promozione civile della pace;
i mansionari prevedono attività che richiedono conoscenze specifiche mancanti nel Paese d’impiego;
vanta un’esperienza pluriennale nel campo della cooperazione allo sviluppo, dell’aiuto umanitario o della promozione civile della pace;
intrattiene contatti con organizzazioni partner svizzere o locali all’estero;
può garantire la sicurezza delle persone che prestano servizio civile.
Nell’esaminare le domande il CIVI è assistito da organi ufficiali svizzeri. Può coinvolgere, all’occorrenza, altre istituzioni specializzate.
Possono essere svolti impieghi all’estero negli ambiti d’attività di cui articolo 4 capoverso 1 LSC anche nei casi seguenti:
collaborazione a progetti sociali e accompagnamento durante campi e viaggi per beneficiari provenienti dalla Svizzera;
collaborazione alla protezione dell’ambiente transfrontaliera;
brevi soggiorni all’estero nel quadro di progetti.