Torna alla legge

Art. 38

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. La Segreteria di Stato dell’economia1può elaborare direttive sulle esigenze in materia di tutela della salute.
  2. Prima d’emanare le direttive occorre consultare la Commissione federale del lavoro, le autorità cantonali, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro nonché altre organizzazioni interessate.
  3. Se segue le direttive, si ritiene che il datore di lavoro abbia adempiuto i propri doveri in materia di tutela della salute. Egli può ottemperare a quest’ultimi anche in un altro modo, purché dimostri che la tutela della salute sul lavoro sia assicurata.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.