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Art. 39

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. Su richiesta scritta del datore di lavoro, le autorità possono autorizzare in singoli casi deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza, se:1
    1. il datore di lavoro adotta altri provvedimenti altrettanto efficaci, oppure
    2. se l’applicazione della prescrizione implicherebbe un rigore eccessivo e se la deroga è compatibile con la protezione dei lavoratori.
  2. Prima d’inoltrare la richiesta il datore di lavoro deve consultare i lavoratori interessati o la loro rappresentanza in seno all’azienda e comunicare alle autorità il risultato di questa consultazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

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