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Art. 37

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. Gli edifici, i locali, i depositi, i passaggi, gli impianti d’illuminazione, d’aspirazione e di ventilazione, i posti di lavoro, le attrezzature d’esercizio, gli equipaggiamenti di protezione e le istallazioni sanitarie devono essere mantenuti puliti e in buono stato di funzionamento.
  2. Devono essere tenute a disposizione le attrezzature, gli apparecchi, gli utensili e gli altri mezzi necessari alla manutenzione e alla pulizia.

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