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Art. 36

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. I mezzi necessari per il pronto soccorso devono essere stabilmente disponibili, proporzionatamente ai pericoli d’infortunio, all’importanza e all’ubicazione

dell’azienda. Il materiale di pronto soccorso dev’essere facilmente accessibile e custodito ovunque le condizioni di lavoro lo richiedano. 2. All’occorrenza vanno messe a disposizione infermerie razionalmente disposte e attrezzate e personale sanitario. I locali destinati all’infermeria devono essere facilmente accessibili con le barelle. 3. Le infermerie e i punti di custodia del materiale di pronto soccorso devono essere indicati in maniera chiara.

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