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Art. 35

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. Nelle vicinanze dei posti di lavoro dev’essere disponibile acqua potabile. Qualora le condizioni di lavoro lo richiedano, devono essere ottenibili anche altre bevande non alcooliche.
  2. L’acqua potabile e le altre bevande devono essere distribuite conformemente alle norme di tutela della salute.
  3. Il datore di lavoro può imporre una limitazione o un divieto del consumo di bevande alcooliche.

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