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Art. 32

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. Un numero sufficiente di gabinetti dev’essere messo a disposizione dei lavoratori in vicinanza dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce o dei lavabi.
  2. Il numero di gabinetti è fissato in funzione del numero di lavoratori occupati simultaneamente nell’azienda.
  3. I gabinetti devono essere sufficientemente ventilati e separati dai locali di lavoro mediante atri aerabili.
  4. In vicinanza dei gabinetti devono essere disposte le istallazioni adeguate e il materiale occorrente per lavare e asciugare le mani.

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