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Art. 33

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. Qualora si manifesti il bisogno, segnatamente in caso di lavoro notturno o a squadre, vanno messi a disposizione dei lavoratori, fuori dai locali di lavoro, refettori e locali di soggiorno adeguati, silenziosi, dotati possibilmente d’illuminazione naturale e di finestre con vista sull’esterno.
  2. I lavoratori, la cui presenza sul posto di lavoro si rivela indispensabile anche durante le pause, devono disporre di posti a sedere adeguati.
  3. All’occorrenza devono essere approntati luoghi di riposo.
  4. Se i lavoratori devono assicurare regolarmente e frequentemente servizi di picchetto e se non vi è nessun locale di riposo, vanno messi a disposizione altri locali dove essi possano soggiornare.

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