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Art. 31

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. Ai lavoratori vanno messi a disposizione, nelle vicinanze dei posti di lavoro e degli spogliatoi, lavabi adeguati, di regola con acqua calda e fredda, e prodotti adeguati per la pulizia personale.
  2. Se, per la natura del lavoro, il lavoratore si sporca notevolmente oppure se è esposto a un calore considerevole, un numero sufficiente di docce adeguate con acqua calda e fredda, va apprestato in vicinanza degli spogliatoi.
  3. Se le docce o i lavabi sono separati dagli spogliatoi, questi locali devono essere facilmente raggiungibili fra loro.

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