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Art. 30

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. Ai lavoratori deve essere messo a disposizione un numero di spogliatoi sufficiente e adeguato alle circostanze, per cambiare e posare gli abiti. Questi spogliatoi vanno sistemati, se possibile, in locali sufficientemente ventilati e destinati unicamente a tal fine.
  2. Ad ogni lavoratore va messo a disposizione un armadio sufficientemente spazioso e aerato oppure un guardaroba aperto e un cassetto con serratura. All’occorrenza gli abiti di lavoro devono essere asciugati e conservati separatamente dagli abiti d’uscita.

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