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Art. 29

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. Le disposizioni sulla struttura e l’utilizzazione dei locali di lavoro sono applicabili per analogia agli spogliatoi, lavabi, docce, gabinetti, refettori, locali di soggiorno e infermerie.
  2. Tutti gli impianti di cui al capoverso 1 devono essere tenuti in condizioni igieniche impeccabili.
  3. Per donne e uomini vanno previsti spogliatoi, lavabi, docce e gabinetti separati o perlomeno un’utilizzazione separata di questi impianti.

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