Torna alla legge

Art. 15

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. I locali, i posti di lavoro e i passaggi all’interno e all’esterno degli edifici devono essere provvisti di un’illuminazione naturale o artificiale sufficiente, adeguata al loro scopo.
  2. I locali di lavoro devono essere rischiarati naturalmente e provvisti di un’illuminazione artificiale che possa assicurare condizioni di visibilità adeguate al genere e alle esigenze del lavoro (uniformità, abbagliamento, colore della luce, spettro cromatico).
  3. I locali privi d’illuminazione naturale possono essere adibiti a posti di lavoro solamente qualora siano stati adottati provvedimenti edilizi e organizzativi tali da soddisfare complessivamente le esigenze di tutela della salute.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.