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Art. 16

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale

Tutti i locali devono essere ventilati naturalmente o artificialmente in maniera sufficiente e proporzionata alla loro utilizzazione. La temperatura dei locali, la velocità e l’umidità relativa dell’aria devono essere stabilite e dosate reciprocamente in modo da assicurare un clima non nocivo alla salute e consono al genere di lavoro.

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