Torna alla legge

Art. 14

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. I rivestimenti dei pavimenti devono essere costruiti in modo che producano poca polvere, assorbano difficilmente il sudiciume e agevolino la pulizia. Dove, secondo l’esperienza, si spargono liquidi sul pavimento, va provveduto ad un rapido scolo e possibilmente alla sistemazione di posti asciutti per i lavoratori.
  2. Se le condizioni tecniche di produzione lo consentono, i rivestimenti dei pavimenti devono essere eseguiti con materiale di bassa conduttività termica. Se il lavoro è normalmente svolto solo in determinati posti, i rivestimenti vanno eseguiti unicamente in siffatti luoghi.
  3. Il pavimento dev’essere provvisto d’isolazione termica qualora la bassa temperatura del sottosuolo possa rivelarsi sensibilmente più bassa o più alta del locale di lavoro.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.