822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti di tutela della salute1che ogni azienda soggetta alla legge deve adottare.
Non sono provvedimenti di tutela della salute ai sensi della presente ordinanza le misure per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali giusta l’articolo 82 della legge federale del 20 marzo 19812sull’assicurazione contro gli infortuni.
Footnotes
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩