822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
Il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica, provvedendo segnatamente affinché:1
vigano condizioni di lavoro conformi alle esigenze dell’ergonomia e della tutela della salute;
2 effetti di natura fisica, chimica e biologica non danneggino la salute;
siano evitati sforzi eccessivi o troppo monotoni;
il lavoro sia organizzato in modo adeguato.
I provvedimenti di tutela della salute richiesti dalle autorità al datore di lavoro devono essere proporzionati alle ripercussioni che hanno sulla struttura edilizia ed organizzativa dell’azienda.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). ↩
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