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Preamble

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero visti gli articoli 6 capoverso 4 e 40 della legge federale del 13 marzo 19641
sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro (LL), di seguito «la legge») ordina:

Footnotes

  1. RS 822.11

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