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Art. 45

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale
  1. Il datore di lavoro, i suoi lavoratori e le persone, che su mandato del datore di lavoro svolgono compiti in virtù della presente legge, devono fornire alle autorità d’esecuzione e di vigilanza tutte le informazioni che queste necessitano per adempiere i loro compiti.1
  2. Il datore di lavoro deve permettere agli organi di esecuzione e di vigilanza l’accesso all’azienda, gli accertamenti e il prelievo di campioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891;FF 1999 7979).

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