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Art. 44b

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale
  1. I Cantoni e la SECO gestiscono sistemi d’informazione e di documentazione per l’adempimento dei compiti, conformemente alla presente legge.
  2. I sistemi d’informazione e di documentazione possono contenere dati degni di particolare protezione concernenti:
    1. lo stato di salute di un singolo lavoratore per quanto concerne gli esami medici, le analisi dei rischi e le perizie previsti dalla presente legge e dalle relative ordinanze;
    2. i procedimenti amministrativi e penali secondo la presente legge.
  3. Il Consiglio federale determina le categorie dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento. Disciplina la collaborazione con gli organi interessati, lo scambio di dati e la sicurezza dei dati.

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