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Art. 34

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Su segnalazione dell’autorità competente dello Stato importatore, l’UFAM obbliga l’esportatore il cui comportamento al momento dell’esportazione dei rifiuti è considerato un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea a riprendere i rifiuti.
  2. L’UFAM dispone la ripresa dei rifiuti al più tardi 30 giorni dopo la ricezione della segnalazione completa o entro un termine più lungo concordato tra le autorità interessate.
  3. Se in Svizzera non è possibile smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente, l’UFAM obbliga l’esportatore a provvedere affinché i rifiuti vengano smaltiti all’estero in modo rispettoso dell’ambiente.
  4. L’UFAM esige la ripresa soltanto se la segnalazione è stata effettuata al più tardi un anno dopo che è venuto a conoscenza dell’esportazione contraria alle prescrizioni e non più di dieci anni dopo tale esportazione.

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