Torna alla legge

Art. 33

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Su segnalazione dell’autorità competente dello Stato importatore, l’UFAM obbliga l’esportatore il cui comportamento al momento dell’esportazione dei rifiuti non è considerato un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea a riprendere i rifiuti se:
    1. lo smaltimento dei rifiuti non può essere portato a termine secondo il contratto concluso tra l’esportatore e l’impresa di smaltimento con sede all’estero;
    2. non è possibile smaltire tali rifiuti in un altro modo rispettoso dell’ambiente entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione o entro un termine più lungo concordato tra l’autorità estera e l’UFAM; e
    3. è certo che, al momento dell’importazione dei rifiuti, il comportamento dell’importatore o dell’impresa di smaltimento con sede all’estero non è considerato un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.
  2. L’UFAM esige la ripresa dei rifiuti soltanto se la segnalazione è avvenuta al più tardi due anni dopo l’esportazione o se l’autorità dello Stato importatore dimostra l’impossibilità di effettuare tale segnalazione in modo più tempestivo.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.