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Art. 35

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. La segnalazione relativa alla ripresa dei rifiuti deve essere effettuata per iscritto.
  2. Essa deve contemplare:
    1. una motivazione;
    2. indicazioni il più possibile precise concernenti il tipo e la quantità dei rifiuti nonché il luogo e le condizioni del deposito intermedio;
    3. documenti relativi all’esportazione.

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