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Art. 32

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. I rifiuti speciali che vengono importati devono essere etichettati per il trasporto in territorio svizzero secondo l’articolo 7 oppure con una corrispondente dicitura in uso nel Paese d’origine, in lingua italiana, francese, tedesca o inglese.
  2. I rifiuti speciali che vengono esportati devono essere etichettati secondo l’articolo 7 per il trasporto in territorio svizzero.
  3. La responsabilità dell’etichettatura incombe:
    1. per l’esportazione: all’esportatore;
    2. per l’importazione: all’impresa di smaltimento con sede in Svizzera.
  4. Prima del trasporto in territorio svizzero, il trasportatore deve accertarsi che i rifiuti speciali siano etichettati.

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