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Art. 31

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Per l’esportazione, l’importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:1
    1. Convenzione di Basilea;
    2. 2 allegato 8 della decisione del Consiglio dell’OCSE; o
    3. 3 allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/20064.
  2. L’UFAM mette a disposizione in una banca dati elettronica i moduli di notifica e di accompagnamento della Convenzione di Basilea e della decisione del Consiglio dell’OCSE.5
  3. Chi esporta rifiuti deve:
    1. compilare nella banca dati dell’UFAM, almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto, il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste;
    2. provvedere affinché al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’Amministrazione delle dogane e che siano portati con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell’autorizzazione all’esportazione;
    3. conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento rispedito dall’impresa di smaltimento con sede all’estero, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento.6
  4. Chi importa rifiuti deve provvedere affinché:
    1. al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’Amministrazione delle dogane;
    2. siano portati con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia del consenso dell’UFAM.7
  5. Chi fa transitare rifiuti deve dichiararli come tali nei documenti doganali di transito e portare con sé il modulo di accompagnamento firmato.8
  6. Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:
    1. confermare nel modulo di accompagnamento destinato all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM, entro tre giorni lavorativi dal conferimento, la ricezione dei rifiuti;
    2. confermare nel modulo di accompagnamento destinato all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento, ma al più tardi entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento è avvenuto in modo rispettoso dell’ambiente;
    3. inserire le indicazioni di cui alle lettere a e b nella banca dati dell’UFAM e, per quanto possibile e ammissibile, trasmetterle per via elettronica alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito, nonché all’esportatore;
    4. conservare il modulo di accompagnamento, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento, per almeno cinque anni.9
  7. Chi trasporta rifiuti destinati all’esportazione o all’importazione deve portare con sé i moduli di accompagnamento necessari. Deve compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste.10
  8. I moduli di accompagnamento non sono necessari per:
    1. l’esportazione di rifiuti secondo l’articolo 15 capoverso 2 senza autorizzazione;
    2. l’importazione di rifiuti secondo l’articolo 22 capoverso 2 senza consenso;
    3. il transito di rifiuti secondo l’articolo 29 capoverso 1bissenza notifica.11
  9. Deve portare con sé il modulo debitamente compilato di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 chi esporta, importa o fa transitare campioni di rifiuti secondo il capoverso 7 od oltre 20 kg di rifiuti.12

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 454).

  4. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2020/2174, GU L 433 del 22.12.2020, pag. 19.

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 1117).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 1117).

  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 1117).

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 1117).

  10. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 4 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).

  11. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

  12. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

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