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Art. 22

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. I rifiuti possono essere importati soltanto con il consenso dell’UFAM. È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.1
  2. Non è necessario un consenso per l’importazione di rifiuti: a. destinati al riciclaggio: 1. da uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3, o 2. da uno Stato che non è membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3; b. da uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l’importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II 2 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

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