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Art. 21

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

Se un esportatore viene a conoscenza che lo smaltimento dei rifiuti da lui esportati non può essere eseguito conformemente all’autorizzazione rilasciatagli o che detto smaltimento subirà un ritardo importante, deve informare senza indugio l’UFAM di tale fatto.

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