Torna alla legge

Art. 23

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’UFAM rilascia il consenso all’importazione se:
    1. lo smaltimento previsto è rispettoso dell’ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
    2. i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l’importazione di rifiuti nell’ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell’incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione;
    3. esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti;
    4. l’importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti;
    5. l’impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti;
    6. esiste un modulo di notifica debitamente compilato;
    7. esiste un contratto scritto concluso tra l’esportatore con sede all’estero e l’impresa di smaltimento secondo l’allegato 2.
  2. L’UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.