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Art. 20

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Chi esporta rifiuti soggetti ad autorizzazione deve fornire una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a favore dell’UFAM.
  2. La garanzia finanziaria serve a coprire tutti i costi generati quando l’esportatore non adempie agli obblighi secondo gli articoli 33 e 34.
  3. L’UFAM stabilisce l’importo e la durata della garanzia finanziaria.
  4. L’importo della garanzia finanziaria è determinato dai costi:
    1. del deposito per 180 giorni;
    2. del trasporto;
    3. dello smaltimento (incluse le analisi).
  5. La garanzia finanziaria deve essere fornita almeno per il periodo di validità dell’autorizzazione e per i successivi 360 giorni. L’UFAM svincola la garanzia finanziaria su richiesta dell’esportatore se quest’ultimo, attraverso la prova dello smaltimento secondo l’allegato 2 numero 1 lettera e, dimostra che lo smaltimento dei rifiuti all’estero ha avuto luogo.

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