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Art. 17

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

L’UFAM autorizza l’esportazione se:

  1. la via di smaltimento dei rifiuti da esportare è nota;
  2. lo smaltimento è rispettoso dell’ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
  3. 1 lo smaltimento dei rifiuti indicati qui di seguito non è possibile in Svizzera oppure ne è prevista l’esportazione nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente:

1.2 rifiuti combustibili non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate e da sottoporre a valorizzazione energetica,

2. scorie provenienti da impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga,

3. rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico,

4.3 rifiuti edili combustibili non selezionati e relative frazioni trattate e da sottoporre a valorizzazione energetica,

5.4 rifiuti biogeni raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche come pure scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese; sono fatti salvi i rifiuti di legno;

d. i rifiuti non sono esportati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l’esportazione di:

1. rifiuti nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente,

2.5 scorie dell’incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti combustibili, importati e non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate e da sottoporre a valorizzazione energetica, la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,

2bis.6 scorie dell’incenerimento di rifiuti edili importati, combustibili e non selezionati nonché le relative frazioni trattate e da sottoporre a valorizzazione energetica, la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,

3. rifiuti destinati a una discarica sotterranea,

4. materiale di scavo e di sgombero non inquinato destinato a una discarica nella regione di confine;

e. sono stati rilasciati i consensi dello Stato importatore e degli Stati di transito necessari secondola Convenzione

di Basilea e la decisione OCSE;

f.7 è fornita una sufficiente garanzia finanziaria secondo l’articolo 20.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 6 n. 8 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 454).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 454).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 454).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 454).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 454).

  7. Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

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