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Art. 16

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. La domanda di autorizzazione all’esportazione deve includere la documentazione seguente:
    1. 1 la prova che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione all’esportazione di cui all’articolo 17 lettere a–f;
    2. una copia del contratto concluso tra l’esportatore e l’impresa di smaltimento con sede all’estero secondo l’allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti;
    3. un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell’UFAM.
  2. L’esportatore inoltra all’UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito.
  3. L’UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l’esportazione chiede l’approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito.
  4. L’UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l’esportazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

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