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Art. 18

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’UFAM1rilascia l’autorizzazione per un periodo massimo di un anno.
  2. Se l’impresa di smaltimento con sede nello Stato importatore dispone di un consenso preliminare di importazione secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell’OCSE, l’UFAM può rilasciare l’autorizzazione per un periodo massimo di tre anni.2

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

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