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Art. 41d

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. I Cantoni elaborano le basi necessarie per la pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque. Queste basi contengono in particolare dati riguardanti:
    1. lo stato ecomorfologico delle acque;
    2. gli impianti situati nello spazio riservato alle acque;
    3. il potenziale ecologico e l’importanza paesaggistica delle acque.
  2. Nell’ambito di una pianificazione per un periodo di 20 anni, i Cantoni definiscono i tratti d’acqua da rivitalizzare, il tipo di misure di rivitalizzazione e i termini per l’attuazione delle stesse e, se necessario, coordinano la pianificazione con i Cantoni limitrofi. Va data la precedenza alle rivitalizzazioni i cui benefici:
    1. sono considerevoli per la natura e il paesaggio;
    2. sono considerevoli rispetto ai costi prevedibili;
    3. sono potenziati dall’interazione con altre misure di tutela dei biotopi naturali o di protezione contro le piene.
  3. I Cantoni adottano la pianificazione di cui al capoverso 2 entro il 31 dicembre 2014 per i corsi d’acqua ed entro il 31 dicembre 2022 per le acque stagnanti. Un anno prima dell’adozione, la sottopongono all’UFAM per parere.1
  4. I Cantoni rinnovano ogni 12 anni per un periodo di 20 anni la pianificazione di cui al capoverso 2 e un anno prima dell’adozione la sottopongono all’UFAM per parere.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).

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