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Art. 41cquater

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Le acque e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da consentire la conservazione o lo sviluppo di biotopi tipici per il luogo. I biotopi tipici per il luogo si basano su:
    1. una vegetazione che si sviluppa naturalmente e si rinnova in modo spontaneo;
    2. processi dinamici caratteristici;
    3. strutture caratteristiche quali banchi di ghiaia, sponde naturali e variabili, legno morto.
  2. Nella sistemazione e nella manutenzione delle acque e dello spazio riservato alle acque occorre evitare il loro riscaldamento eccessivo. Occorre favorire in particolare l’ombreggiamento naturale.

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