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Art. 35

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Per i prelievi d’acqua destinati a impianti soggetti all’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA), il rapporto sui deflussi residuali (art. 33 cpv. 4 LPAc) è parte integrante del rapporto concernente l’impatto sull’ambiente.
  2. Per i prelievi d’acqua per i quali occorre consultare la Confederazione e che non sottostanno all’EIA, l’autorità provvede affinché l’UFAM disponga del parere del competente servizio cantonale in merito al rapporto sui deflussi residuali o di un progetto definitivo di tale parere. L’UFAM può limitarsi a un controllo sommario dei documenti.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 29 giu. 2011 concernente adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3379).

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