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Art. 34

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. L’autorità presenta la domanda di approvazione di un piano di protezione e di utilizzazione delle acque (art. 32 lett. c LPAc) all’UFAM1.
  2. La domanda contiene:
    1. i piani decisi per la protezione e l’utilizzazione delle acque;
    2. i motivi per cui le misure previste costituiscono una compensazione sufficiente alla riduzione dei deflussi residuali minimi;
    3. le indicazioni sulle modalità che permetteranno di fissare in modo vincolante per tutti, per la durata della concessione, le misure previste.
  3. Nell’ambito dei piani di protezione e utilizzazione delle acque sono considerate idonee le misure di compensazione che servono alla protezione delle acque o dei biotopi da esse dipendenti. Non vengono considerate le misure comunque necessarie in virtù delle prescrizioni federali sulla protezione dell’ambiente.

Footnotes

  1. Nuova denominazione giusta la cifra I n. 13 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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