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Art. 25

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d’interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell’azienda, se l’utilizzazione del concime aziendale è garantita da un’organizzazione o da un’altra azienda.1
  2. .2
  3. Sono aziende che svolgono compiti d’interesse pubblico (art. 14 cpv. 7 lett. b LPAc):
    1. le aziende che servono a scopi di sperimentazione, ricerca o sviluppo (stazioni di ricerca, aziende di istituti universitari, stazioni per test di rendimento, centri d’inseminazione, ecc.);
    2. 3 le aziende con allevamento di maiali che coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei maiali con sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del latte;
    3. 4 le aziende con allevamento di suini che coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte;
    4. 5 le aziende con allevamento di suini che coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini sia con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte sia con sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte.
  4. Per le aziende con allevamento di animali da reddito misti, la deroga prevista al capoverso 1 è applicabile soltanto alla parte dell’esercizio che adempie la condizione per la concessione di una deroga.6
  5. L’autorità cantonale accorda deroghe secondo il capoverso 1 per una durata massima di cinque anni.7

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

  2. Abrogato dall’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

  3. Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5881).

  4. Nuovo testo giusta la cifra III dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2407). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

  5. Introdotta dalla cifra III dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2407). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

  6. Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

  7. Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

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