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Art. 24

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Il raggio d’esercizio d’uso locale (art. 14 cpv. 4 LPAc) comprende le superfici utili a una distanza di percorso di 6 km al massimo dalla stalla nella quale è prodotto il concime aziendale.1
  2. Tenendo conto delle condizioni d’esercizio d’uso locale, l’autorità cantonale può ridurre o aumentare questa distanza di 2 km al massimo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

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