Torna alla legge

Art. 22

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

Sono considerate aziende con allevamento di bestiame da reddito (art. 14 LPAc):

  1. le aziende agricole e le comunità aziendali che allevano bestiame da reddito;
  2. le altre aziende che allevano bestiame da reddito a titolo professionale; fanno eccezione le aziende che allevano animali da zoo o da circo oppure singoli animali da tiro o per la pratica dell’equitazione nonché animali per hobby.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.